Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

IL GIRASOLE – ODV”

Approvato il 13-10-2022

 

ART. 1

È costituita in San Giorgio Bigarello l’ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato “Il Girasole – ODV”, di seguito indicato con il termine “Associazione”.

 

ART. 2

L’Associazione, svolgendo la propria attività di volontariato prevalentemente nell’ambito del territorio del Comune di San Giorgio Bigarello, ha sede legale in San Giorgio Bigarello, in Via Kahlo, 21.

 

ART. 3

L’Associazione ha durata illimitata.

 

ART. 4 – Oggetto e scopo dell’associazione

L’Associazione “Il Girasole” persegue, senza scopo di lucro, la promozione umana, l’assistenza sociale ed il miglioramento della qualità della vita.

L’Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l’attività di interesse generale rappresentata da:

  1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.
  2. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19

agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

In particolare l’”Associazione” si propone di:

  1. assumere ogni più ampia, congrua ed autonoma iniziativa finalizzata all’assistenza morale e materiale, al recupero, alla promozione umana ed all’integrazione sociale delle persone, alla compagnia, al sostegno della famiglia, al trasporto rivolto alle persone e ai nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio;
  2. ricercare una collaborazione attiva con l’Ente Pubblico basata sulla complementarietà e sulla integrazione delle risorse tra pubblico e privato sociale, per il miglioramento della qualità della vita e la promozione sociale e culturale del Paese.
  3. L’Associazione è animata da finalità elusivamente umanitarie e solidaristiche, senza distinzioni di ordine ideologico, politico, religioso, di condizione personale o sociale per i beneficianti.

 

ART. 5

L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni o degli associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari che prestano attività per l’associazione.

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

ART. 6 – Procedura di ammissione dei soci

Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente, che dovrà contenere:

  • l’indicazione della denominazione, del codice fiscale, dei recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessante giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.

L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere se si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Il comportamento all’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

 ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali, recandosi, previo appuntamento, presso la sede dove sarà disponibile tutta la documentazione.

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ciascun socio ha diritto di consultare i libri sociali.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, il Regolamento e le delibere degli organi sociali.

È dichiarato decaduto il socio che ometta di versare l’annuale quota associativa.

Costituiscono gravi motivi e giuste cause di esclusione dell’associato:

  1. il non conformarsi, da parte dell’iscritto, alle direttive espresse dall’assemblea e definite dal Consiglio Direttivo;
  2. la violazione del divieto di remunerazione delle prestazioni degli aderenti.

La pronuncia di decadenza e i provvedimenti di ammissione e di esclusione sono di competenza del Consiglio Direttivo.

 

ART. 8 – Quota associativa, risorse economiche formazione del bilancio

Il fondo comune è costituito dalle quote associative versate annualmente dai soci.

L’Associazione trae risorse economiche per l’attuazione ed il conseguimento delle sue finalità da:

  1. contributi degli aderenti
  2. contributi di privati
  3. contributi dello Stato, di Istituzioni, di Enti Pubblici
  4. contributi di organismi internazionali
  5. donazioni e lasciti testamentari
  6. rimborsi derivanti da convenzioni
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

ART. 9 – Organi sociali dell’organizzazione

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Sono organi dell’Associazione:

L’Assemblea degli aderenti, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ART. 10

L’Assemblea Generale comprende tutti i soci e può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente. È convocata dal Direttivo almeno una volta l’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato Direttivo stesso. L’Assemblea inoltre, deve essere convocata quando ne è fatta richiesta da 1/10 dei soci.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;

Se non presente il numero legale degli iscritti in prima convocazione si convoca l’assemblea in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno. L’assemblea di seconda convocazione deve avere un quorum rafforzato di almeno 3/4 degli iscritti aventi diritto al voto.

Le delibere vengono assunte in seguito a votazione palese dei presenti

L’Assemblea:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
  • elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
  • discute e approva il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua;
  • discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
  • delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  • delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  • approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • fissa l’ammontare del contributo associativo;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

  • deliberare sulle modificazioni dello statuto, previo quorum rafforzato degli aventi diritto al voto e voto espresso a maggioranza assoluta;
  • deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, previa maggioranza assoluta.

 

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall’Assemblea gli associati. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

 

ART. 12

Il Consiglio Direttivo:

  1. convoca l’assemblea generale ordinaria e straordinaria;
  2. definisce ed attua il programma dell’Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla stessa in aderenza agli scopi fissati dallo Statuto;
  3. delibera l’ammissione di nuovi associati e dichiara l’esclusione e la decadenza degli associati ove ricorrano i giusti motivi contemplati all’art. 7;
  4. amministra i fondi dell’Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell’Associazione secondo le norme di legge;
  5. propone all’Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.

 

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In Caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell’Associazione.

Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, per dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea, il Consiglio direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell’Assemblea affinché si proceda alla nomina del nuovo consigliere. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l’Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

 

ART. 14

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di assenza e di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Presidente presiede gli organi dell’Associazione, garantisce la continuità dell’attività, ne assicura e promuove l’organizzazione.

 

ART. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo dell’Associazione.

Esso è composto da un Presidente, da un revisore effettivo e da un revisore supplente, nominati dall’Assemblea Generale degli Associati scelti anche tra persone estranee all’Associazione; dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Il Collegio si riunisce ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente e presenta annualmente all’Assemblea Generale degli associati una relazione, a corredo del rendiconto fornito dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei revisori sono gratuite.

 

ART. 16 – Disciplina di bilancio

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.

 

ART. 17

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 18

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.

L’organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

 La nomina del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

 

ART. 19

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con un quorum rafforzato degli aventi diritto al voto e la delibera di voto deve avere un riscontro favorevole a maggioranza assoluta dei soci. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

 

ART. 20 – Disciplina residuale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi dell’ordinamento giuridico.