Il Regolamento

 

REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE “IL GIRASOLE”

 Approvato 13-10-2022

 

PREMESSA

 

Art. 1

Il presente regolamento integra lo statuto dell’associazione il Girasole di seguito nominata associazione.                       Il regolamento non può essere in contrasto con lo statuto approvato dai soci. In caso di conflitto di norme prevalgono quelle contenute nello statuto.

 

OGGETTO, SCOPO E FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 2

L’associazione può operare attraverso gruppi tematici di lavoro composti da soci e volontari dell’associazione. I gruppi possono gestire progetti specifici sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo e in ogni caso conformi al programma annuale ed agli scopi statutari del Girasole. I gruppi possono sottoporre all’approvazione del Direttivo nuove attività o iniziative.

I gruppi individuano al loro interno un portavoce che riferisce ogni due mesi al Presidente sull’andamento delle attività del gruppo. Il portavoce partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo che all’ordine del giorno hanno argomenti attinenti alle attività del gruppo tematico da lui rappresentato.

I gruppi operano nei limiti e con le modalità decisi dal Consiglio Direttivo e non hanno soggettività giuridica. Non possono assumere obbligazioni a nome e per conto dell’associazione. 

 

Art. 3

Tutte le attività dell’associazione sono svolte quasi prevalentemente all’interno del territorio della provincia di Mantova.

I destinatari delle iniziative di trasporto descritte all’art. 4 punto a) dello Statuto dell’Associazione sono prevalentemente residenti o ex residenti o domiciliati nel Comune di San Giorgio Bigarello. L’attività di trasporto viene svolta prevalentemente all’interno della provincia di Mantova. Per i trasporti eseguiti fuori provincia l’associazione si riserva di effettuare una valutazione di fattibilità. Questa valutazione è di competenza del Presidente o del Vice Presidente ed è vincolante all’esecuzione del servizio stesso e verrà comunicata al richiedente in tempi brevi dopo che è pervenuta la richiesta del servizio.

I destinatari delle altre attività dell’associazione possono essere residenti anche al di fuori del Comune di San Giorgio Bigarello ma in ogni caso nell’ambito del territorio provinciale.

 

Art. 4

Il rimborso delle spese agli associati volontari è ammesso solo nel caso in cui la richiesta sia documentata da ricevute di spesa, confermata da autorizzazione di viaggio da parte dell’associazione o sia prevista nella convenzione con enti.

Il rimborso è riconosciuto, nei limiti di € 400,00 o nella diversa cifra stabilita caso per caso dal Consiglio, solo per le spese sostenute nello svolgimento di attività di volontariato previste dallo statuto o decise dal Consiglio Direttivo.

I rimborsi delle spese devono essere ritirati dal volontario presso la sede dell’associazione nei giorni e orari di apertura dell’ufficio.

 

ASSOCIATI

Art. 5

Possono divenire associati del Girasole, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della associazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante lo svolgimento di attività di volontariato e contributi in denaro. La domanda scritta di ammissione va presentata direttamente al Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l’accettazione o il rigetto a suo insindacabile giudizio. La qualifica di associato si perfeziona con l’iscrizione del richiedente nel registro degli associati. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria ed al rispetto dello Statuto.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.

L’iscrizione all’associazione è personale e nominativa.

Le quote d’iscrizione ed i relativi diritti non sono trasmissibili ad altri e non sono ripetibili.

L’iscrizione all’associazione implica l’accettazione, senza riserve, del presente statuto.

 

DIRITTI E DOVERI SOCI/ASSOCIATI

 Art. 6

I soci possono, con modalità non recanti pregiudizio all’attività dell’associazione accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori o eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative dell’associazione.

I soci, in regola col pagamento della quota associativa hanno diritto di voto.

 

Art. 7

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Il socio ha il dovere di pagare la quota associativa. Le somme di denaro relative alle quote annuali servono per il funzionamento dell’associazione e per coprire le spese ordinarie della stessa. Il mancato pagamento della quota da parte del socio compromette il buon funzionamento delle attività del Girasole.

I soci devono:

  • rispettare lo statuto, il regolamento e le delibere degli organi sociali;
  • operare con riservatezza verso gli assistiti;
  • supportare psicologicamente gli assistiti;
  • informare esaurientemente gli assistiti sul servizio, sulle possibili soluzioni alle   problematiche da loro poste;
  • svolgere l’attività in conformità al progetto e alle indicazioni ricevute dall’associazione;
  • comunicare all’associazione ogni cambiamento si sia reso necessario in occasione dello svolgimento dell’attività;
  • operare in provincia di Mantova e previa autorizzazione anche fuori provincia;
  • rispettare, salvo diversa decisione del Consiglio, i seguenti limiti di orario: i servizi non devono superare le tre ore giornaliere e devono essere svolti tra le 7 e 30 e le 19;
  • sottoporre alla valutazione del Presidente o Vice Presidente ogni richiesta di servizi particolarmente impegnativi o insoliti;
  • raccogliere fondi, donazioni e offerte dagli assistiti o da terzi solo se autorizzati per iscritto dal Consiglio Direttivo;
  • rilasciare sempre la ricevuta per ogni offerta o erogazione liberale effettuate dagli assistiti o da terzi;
  • non accettare dagli assistiti erogazioni liberali o offerte superiori ad € 100,00 ogni 4 servizi;
  • informare il Consiglio Direttivo di erogazioni liberali superiori ad € 200,00;
  • non accettare a titolo personale erogazioni liberali o offerte dagli assistiti o da terzi;
  • non spendere in nessun caso il nome dell’assistito;
  • non accompagnare a domicilio il parente accompagnatore dell’assistito;
  • partecipare ai corsi di formazione quando richiesti dall’Associazione.

 

Art. 8

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di grave inadempienza dei doveri previsti dall’art. 7, dallo statuto, dal presente regolamento o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa e comunque quando il socio:

1) abbia compromesso o danneggiato gli interessi generali degli associati o del Girasole

2) abbia svolto opera contraria ai fini istituzionali dell’associazione e/o alle norme che ne regolano l’attività.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento deve essere comunicato a mezzo lettera, contenente le motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione, al socio e successivamente ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Nel caso di inosservanze più lievi, da parte dei Soci, delle norme sancite dal presente regolamento e dallo Statuto, potranno essere adottati dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti disciplinari:

– ammonizione scritta.

– sospensione.

Il provvedimento deve essere comunicato a mezzo lettera, contenente le motivazioni che hanno dato luogo all’ammonizione o alla sospensione, al socio. Contro i provvedimenti di ammonizione, sospensione e di esclusione, il socio può adire l’assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

ORGANI SOCIALI DELL’ORGANIZZAZIONE

 Art. 9

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.

L’assemblea è costituita dai tutti i soci, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  1. avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
  2. in alternativa mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

Deve inoltre essere convocata:

  1. quando il Direttivo lo ritenga necessario;
  2. quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E’ Straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’associazione. E’ Ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea Straordinaria deve avere un quorum rafforzato di presenti di almeno i 3/4 degli iscritti aventi diritto al voto e l’esito delle delibere deve essere a maggioranza assoluta.

L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. Se non è presente il numero legale dei soci si procede alla seconda convocazione che può tenersi anche nello stesso giorno, e deve avere un quorum rafforzato di almeno i 3/4 degli iscritti aventi diritto al voto. Le delibere vengono assunte a seguito di votazione palese dei presenti con esito della votazione a maggioranza pari o superiore al 51% degli aventi diritto al voto.

 

Art. 10

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione avviene con preavviso di almeno 7 giorni, mediante affissione di apposito avviso presso la sede dell’associazione. La riunione è valida solo se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Il presente regolamento è approvato dall’assemblea dei soci con le modalità di convocazione e di decisione previste per le assemblee ordinarie.

Le modifiche al regolamento vengono definite nell’ambito dell’assemblea dei soci con le stesse modalità previste per l’adozione dello stesso.

 

 

 

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